Pubblico integralmente il Decreto del 20 ottobre 2004 sul riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Erice” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4-11-2004).
Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 259 del 4-11-2004
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2004
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita’ dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Unione Agricoltori, Lega delle Cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, Unione Cooperative, Federvini, Federdoc, Unione Italiana Vini, nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti, in data 27 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»;
Visto il parere favorevole della Regione siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» in sostituzione della indicazione geografica tipica «Colli Ericini» riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995 e successive modifiche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice (Trapani) il giorno 11 febbraio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante: «modalita’ e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.»;
Considerato che, con nota prot. n. 4151 del 14 giugno 2004, la Regione siciliana ha provveduto, con ulteriore istruttoria, a verificare la percentuale del 66% di rappresentativita’ stabilita dal predetto decreto ministeriale e che gli atti giustificativi sono depositati presso la Regione stessa, Assessorato agricoltura e foreste – Direzione interventi strutturali;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 185 del 9 agosto 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopracitati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» e all’approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita’ al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata «Erice» ed e’ approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Erice» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
3. La indicazione geografica tipica «Colli Ericini», riconosciuta con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia’ dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Erice», sono tenuti ad effettuare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 – la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell’iscrizione nei medesimi all’apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Erice» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l’annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell’albo previsto dall’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della Regione siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita’ tecnica, gli accertamenti di idoneita’ previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice», in deroga a quanto previsto dall’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell’albo sopracitato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione, purche’ la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario n. 1493/99, all. 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l’utilizzo del monovitigno per un minimo dell’85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all’art. 2 dell’unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Assessorato regionale all’agricoltura, ai fini dell’effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita’.
Art. 5.
1. Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Colli Ericini» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovino gia’ confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita’ non superiore a cinque litri, e’ concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l’anno di produzione delle uve ovvero l’indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche’ documentabile.
Per il prodotto sfuso, cioe’ commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e’ ridotto a sei mesi. Tale termine e’ elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l’imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All’atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l’indicazione degli estremi della denuncia medesima.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Erice» e’ tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2004
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Erice» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Erice» Bianco;
«Erice» Ansonica o Insolia;
«Erice» Catarratto;
«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d’Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Erice» Bianco:
Catarratti: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella Regione siciliana, fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, e’ riservata ai vini ottenuti da
uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:
Sauvignon B. minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Passito:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Moscato:
Moscato di Alessandria minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):
Calabrese o Nero d’Avola: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Calabrese o Nero d’Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot, e’ riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Spumante:
per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 5%;
per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione siciliana fino ad un massimo del 30%.
Art. 3.
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita’ di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo e Trapani.
La zona e’ cosi’ delimitata: la delimitazione ha inizio nel comune di Erice in localita’ Grotta Perciata per procedere in senso antiorario lungo le localita’ San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la strada statale 113; si segue la strada statale 113 in direzione est sino ad arrivare in localita’ Torretta, dove si
interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad incrociare la strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue fino al Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di Trapani fino ad arrivare in localita’ Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in localita’ Racabbe a quota 205 m s.l.m. che segna l’ingresso nel territorio di Castellammare del Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci. Si segue detto confine per giungere in localita’ Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita, zona sud-est localita’ Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue la zona pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la strada provinciale Trapani-San Vito Lo Capo, si procede lungo la linea che unisce le localita’ Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare, Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita’.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
4.2 – Densita’ d’impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita’ dei ceppi per ettaro non puo’ essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.
4.3 – Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono l’alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.
La Regione siciliana puo’ consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sesti d’impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
4.4 – Irrigazione, forzatura.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.5 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:
Tipologia | Produzione uva t/ha | Titolo alcolom. vol. nat. minimo % vol. |
“Erice” Bianco…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Ansonica o Insolia | 11 | 12,00 |
“Erice” Catarratto…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Grecanico…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Grillo…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Chardonnay…. | 9 | 12,00 |
“Erice” Muller Thurgau…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Sauvignon…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Vendemmia Tardiva Sauv…. |
6 | 16,00 |
“Erice” Vendemmia Tardiva Zibibbo…. |
6 | 16,00 |
“Erice” Moscato…. | 11 | 12,00 |
“Erice” Passito…. | 11 | 13,00 |
“Erice” Spumante (Dolce e Brut)…. |
11 | 12,00 |
“Erice” Rosso (anche tipol. Riserva)…. |
11 | 12,50 |
“Erice” Calabrese o Nero d’Avola…. |
11 | 12,50 |
“Erice” Frappato…. | 11 | 12,50 |
“Erice” Perricone o Pignatello…. |
11 | 12,50 |
“Erice” Cabernet Sauvignon…. |
9 | 12,50 |
“Erice” Syrah…. | 11 | 12,50 |
“Erice” Merlot…. | 9 | 12,50 |
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra’ essere riportata nei limiti di cui sopra purche’ la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Vinificazione ed elaborazione
5.1 – Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l’appassimento delle uve, l’affinamento e l’invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.
5.2 – Zona di imbottigliamento.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione.
5.3 – Correzioni.
Non e’ consentito l’arricchimento.
5.4 – Elaborazione.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.
La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.
Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.
5.5 – Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell’uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:
Tipologia | Resa uva/vino | Prod. massima di vino Hl/ha |
“Erice” Bianco…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Ansonica o Insolia…. |
70% | 77,00 |
“Erice” Catarratto…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Grecanico…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Grillo…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Chardonnay…. | 70% | 63,00 |
“Erice” Muller Thurgau…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Sauvignon…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Vendemmia Tardiva Zibibbo…. |
60% | 36,00 |
“Erice” Moscato…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Passito…. | 40% | 44,00 |
“Erice” Spumane (Dolce e Brut)…. |
70% | 77,00 |
“Erice” Rosso (anche tipol. Riserva)…. |
70% | 77,00 |
“Erice” Calabrese o Nero d’Avola…. |
70% | 77,00 |
“Erice” Frappato…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Perricone o Pignatello…. |
70% | 77,00 |
“Erice” Cabernet Sauvignon…. |
70% | 63,00 |
“Erice” Syrah…. | 70% | 77,00 |
“Erice” Merlot…. | 70% | 63,00 |
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l’intera partita.
L’eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, puo’ essere designata come vino ad I.G.T.
5.6 – Invecchiamento.
Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» e’ ammessa a condizione che, prima dell’immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Erice» Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Grecanico:
colore: paglierino piu’ o meno carico con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole piu’ o meno fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 q/l.
«Erice» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol., di
cui almeno 6,0% effettivo;
acidita’ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative CE.
«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita’ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15 g/l.
«Erice» Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Calabrese o Nero d’Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Frappato:
colore: rubino piu’ o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Erice» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita’ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Passito:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:
colore: da giallo paglierino al dorato carico;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di
cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E’ in facolta’ del Ministero delle politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione siciliana, modificare i limiti dell’acidita’ totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 – Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 e’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 – Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche’ pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
7.3 – Annata.
Nell’etichettatura dei vini «Erice» l’indicazione dell’annata di produzione dell’uve e’ obbligatoria per i tipi tranquilli.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 – Volumi nominali.
I vini di cui all’art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di 0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.