Premesso che:

a) – con delibera n. 274 del 24 marzo 1990,  il Consiglio comunale di Trapani ha approvato lo STUDIO di MASSIMA del Piano Regolatore Generale e le indicazioni conseguenziali redatto dall’Ingegnere Franco Mastrorilli incaricato dallo stesso  Consiglio Comunale  in data 4.4.1986. Relativamente alle indicazioni imposte al progettista con quella delibera base per la redazione del P.R.G. di Trapani, si riportano i punti:
omissis  dall’1 al 4.

5) progettare strutture portuali adeguate alla realtà esistente e al prevedibile sviluppo, collegati alla vocazione del territorio salvaguardando realtà produttive connaturate con le nostre tradizioni e al nostro naturale sviluppo, nonché il patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico e culturale come le saline. Individuare le aree sulle quali si potranno allocare le strutture necessarie per far fronte alle nuove eventuali esigenze, esempio, interporto, scaturenti dalla realizzazione del piano nazionale trasporti in zone coordinate con i nuovi raccordi autostradali, ferroviari e aeroportuali.
6 ) per tutti gli insediamenti residenziali nel territorio siano ricercati e individuati tutti gli strumenti consentiti dalla legge per salvaguardare le costruzioni realizzate;

b) – Il 14 aprile del 1999 l’Assessore al Territorio ed Ambiente Vincenzo Lo Giudice fa proprio il VOTO del C.R.U. n. 95 del 18.3.1999  ed  invita il comune di Trapani alla rielaborazione parziale del P.R.G. ,
nelle 47 pagine di VOTO del C.R.U., viene rilevato che sono state presentate n. 672 osservazioni/opposizioni.
La popolazione prevista dell’Ing. Mastrorilli dopo il ventennio era di 87.500 e si invitava l’A.C. a ridimensionare il Piano.

Alla pagina 33 del Voto del CRU punto 5 .  ZONIZZAZIONE
5.1. ZONA  A  viene riportato:

Nella fattispecie l’asse otto-novecentesco di via Fardella costituisce elemento urbanistico di accertato valore storico ed architettonico anche in ragione del tessuto che si sviluppa ai suoi lati, che pertanto vanno perimetrali ed inglobati nella zona “A”. Come pure l’asse di via Pepoli fino al prolungamento di via Palermo….
… Per  cui, sia pure con una gradualità di sottozone “A”, si conferma la perimetrazione proposta nel piano e se ne prescrive l’ampliamento, per le considerazioni sopra esposte, da effettuarsi in sede di rielaborazione del piano con l’utile collaborazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
Non si può non rimarcare la disattenzione verso la tutela dei nuclei storici minori delle frazioni e delle località sparse nell’agro trapanesi  di recente formazione quale esito di processi di coloninizzazione del latifondo, ..
Infine si osserva che l’intero sistema dei beni isolati costituito dalle ville, bagli, masserie, borghi rurali etc. in quanto testimonianza della cultura materiale e della civiltà agricola andrebbero tutelati e normati alla stregua delle zone “A”, sia pure per zone puntuali.

5.2 ZONA B     pag. 34

In linea di massima l’enucleazione delle zone “B” può ritenersi condivisibile.
Tuttavia alcuni isolati ricadenti in tali zone si presentano, nella cartografia di supporto, in parte o in tutto libere da edificazione. Per questi si prescrive la verifica parametrica di cui all’art. 2 del D.I. 2/4/1968 n. 1444.

5.3. ALTRE ZONE  pag. 35

Tutte le altre zone territoriali omogenee, ad eccezione delle zone di verde agricolo “E” vanno riconsiderate e ristudiate in funzione del ridimensionamento dei fabbisogni complessivi e delle previsioni demografiche rielaborate.

Nella fase di rielaborazione vanno tenute inoltre presenti le seguenti osservazioni,

9. OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI   pag. 46

….Quanto sopra porta a ritenere insufficienti gran parte delle controdeduzioni formulate dal progettista e pertanto in sede di rielaborazione se ne consiglia un adeguato riesame anche alla luce delle considerazioni che precedono.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

considerato che:
L’attuale amministrazione,
con determina n. 15 del 31.1.12002 nomina l’Ing. Bartolomeo Salvo componente della C.E.C.,
con determina sindacale n. 21 del 5.2.2002 nomina componenti della C.E.C.
l’Ing. Carlo Guarnotta,
l’Architetto Giuseppe D’Angelo,
il Geologo Giuseppe Baiata,
l’Agronomo Giovanni Curatolo,
il Geom. Vito Rapisardi,
il Perito Industriale Pietro Tosto.
Con determina sindacale n.  734 del 7.2.2002 costituisce l’ufficio comunale del Piano Regolatore di Trapani per la sua rielaborazione;
In data 23.3.2002  viene affidata all’architetto Giuseppe Gangemi l’incarico di consulenza con poteri di coordinamento.

–  il progettista non si è attenuto alle osservazioni del CRU sia per la città di Trapani  e soprattutto per le frazioni, che sono state interessate da un aumento  del 560% di zone A  ( utilizzando  per la delimitazione  anche la cartografia catastale del 1939) e includendo anche un lato di Via Orti, via Archi etc.
A nostro avviso è assurdo allargare la zona A (dove è possibile solo ristrutturare i fabbricati esistenti), oltre al centro storico, anche alla via Fardella, alla via Orti, alla via Archi, alla via Pepoli e a quasi tutto il territorio delle frazioni, dove, a parte alcuni bagli, non ci sono fabbricati storici da tutelare.
Il consulente, non ha tenuto in alcun conto le indicazioni contenute nelle opposizioni a suo tempo presentate collegialmente da molti cittadini.
Inoltre, si precisa che per l’individuazione delle zone A, tenuto conto della circolare N.3 del 2000 dell’Assessorato territorio ed ambiente, bisogna tenere in considerazione le cartografie del periodo borbonico estese fino agli inizi del 1900. Si perviene alla perimetrazione del centro storico come zona A con una apposita ricerca storica sulle origini e sull’evoluzione dell’insediamento che tenga conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio. Una fonte di documentazione è costituita dalle mappe del catasto grafico di epoca borbonica (1830 – 1850 circa), in possesso dell’Assessorato regionale ai beni culturali, da integrare con la documentazione costituita dalle prime planimetrie catastali redatte dopo l’avvento dello Stato Unitario (fine  800, primi del 900). In ogni caso, non si possono escludere e la consultazione degli archivi locali e i riscontri sul campo.
Invece  il consulente ha tenuto anche conto delle cartografie catastali del 1939, determinando in tal modo un ingiustificato allargamento della zona A, che, approvato il P.R.G., viene sicuramente ipotecata in modo permanente, al contrario delle zone B e C.
Si potrebbe obiettare che le zone A verranno risistemate con i piani particolareggiati. Infatti Il recupero dei centri storici è stato tradizionalmente affidato alla redazione dei piani particolareggiati o piani di recupero da redigere ai sensi della circolare 4 del 1979.
I comuni che si sono avvalsi della facoltà di redigere piani particolareggiati sono comunque pochissimi senza considerare che passeranno forse decenni per prepararli ed approvarli.

In data 9.3.2005 il P.R.G. viene trasmesso al Consiglio Comunale. Il 17.11.2005 il Consiglio comunale si dichiara incompatibile alla trattazione del PRG per 26/30.

Viene nominato il Commissario ad acta per la sostituzione del Consiglio Comunale  nella persona dell’Ing. Pietro Alfredo  Scaffidi Abbate.  Alla fine, divenuto Capo di Gabinetto dell’Assessorato al Territorio,  viene nominato in data 27/10/2006  Commissario ad acta per la adozione del PRG. rielaborato, l’Architetto Donatello Messina. Questi in data 28 novembre 2006  con deliberazione n. 166 adotta il P.R.G. di Trapani e scattano le Norme di salvaguardia.

La Commissione Edilizia Comunale su richiesta del Commissario Pietro Alfredo Scaffidi Abate esamina il P.R.G. ed esprime un parere che si articola in 28 pagine vedi nota del 21 liglio 2006 prot. 8073. Nel parere vengono  sottolineate soprattutto  approfondite considerazioni sul dimensionamento del Piano e sulla perimetrazione delle zone “A”.

In data 17/11/2006 il Commissario Donatello Messina chiede all’Ufficio di Piano una relazione istruttoria anche sul parere della C.E.C.

L’Ufficio di  Piano riporta:

La Commissione edilizia esprime un parere di rilevanza tecnica, i cui contenuti manifestano particolari e autonomi punti di vista, segno di uno stimolante confronto.

La  zona “A”, una volta che il PRG viene approvato dalla Regione non può essere più modificata.

Circa le possibilità che hanno i cittadini alle zone A, si riporta stralcio delle norme di attuazione.
Art. 102
A.1 – Zona del centro storico urbano

Nella zona A1 che interessa la città, da Piazza Vittorio Emanuele a via Orti, via Archi, via Marino Torre, Via G. B. Fardella, via Pepoli etc., sono ammessi:
interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro, al consolidamento, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico e dei manufatti esistenti, con esclusione di ulteriori alterazioni del tessuto e dell’aspetto tecnologico – formale delle superfici esterne dei manufatti … omissis…. Con esclusione di demolizione e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.

I fabbricati compresi nelle nella zona “A.1” sono soggetti a particolari vincoli e prescrizioni di intervento. Essi sono:

a) edifici monumentali:
b) fabbricati di valore storico – architettonico, etc.;
c) tessuto urbano storico di edilizia minore, normato dal successivo articolo.
d) edifici di recente edificazione (realizzati dal 2° dopoguerra in poi): tutti gli interventi sono consentiti con esclusione di ampliamenti e/o sopraelevazioni. In caso di demolizione e sostituzione edilizia, fermo restando il rispetto del volume preesistente. ;

Art. 104
A.2 – Zona di recupero delle borgate e delle antiche frazioni

La zona omogenea “A.2” comprende i centri storici delle borgate e delle antiche frazioni i cui impianti morfologici, tipologici e di tessuto urbano, e la stessa qualità formale  dei manufatti edilizi vanno preservati.
Sono ammessi:
interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro, al consolidamento, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico e dei manufatti esistenti, con esclusione di ulteriori alterazioni del tessuto e dell’aspetto tecnologico – formale delle superfici esterne dei manufatti … omissis…. Con esclusione di demolizione e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.

I fabbricati compresi nelle nella zona “A.2” sono soggetti a particolari vincoli e prescrizioni di intervento. Essi sono:

a) edifici monumentali:
b) fabbricati di valore storico – architettonico, etc.;
c) tessuto urbano storico di edilizia minore, normato dal precedente  articolo.
d) edifici di recente edificazione ( realizzati dal 2° dopoguerra in poi): tutti gli interventi sono consentiti con esclusione di ampliamenti e/o sopraelevazioni. In caso di demolizione e sostituzione edilizia, fermo restando il rispetto del volume preesistente.

Alla luce di quanto premesso e considerato, i  Consiglieri  Comunali
INVITANO
l’Amministrazione comunale, l’Ufficio di Piano  a  valutare la  seguente  – osservazione al PRG rielaborato

– Rispetto Direttive del Consiglio Comunale di Trapani dello Studio di massima del PRG approvato con la delibera n. 274 del 24 marzo 1990

– Rispetto del Voto del C.R.U.  n. 95 del 1996

– Riduzione Zone A  ( aumentate del 560%)

– Abbassamento dell’indice di fabbricabilità nelle frazioni da 2,5 a 1,5 mc/mq e aumento delle superfici edificabili

– Esame attento e ponderato delle Osservazioni ed Opposizioni del 2007 e del 1996

 

I  Consiglieri Comunali

Pellegrino Giuseppe
Allotta Gioacchino;
Di Bono Antonio;
Vassallo Giovanni;
Bucarla Katia;
Cammareri Salvatore;
Barraco Salvatore;
Giarratano Nicolò;
Romano Giuseppe;
Occhipinti Agostino;
Tumbarello Domenico
Figliomeni Carlo;
Passalacqua Antonino;
Noto Carmelo;
Di Bono Francesco;
Abbruscato Vincenzo;
De Caro Nicolò;
Daidone Salvaore;
Mannina Vito
Calamia Antonietta

Trapani, lì 26 gennaio 2007

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